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PAOLO BONETTI
PRIME OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA
DI DISEGNO DI LEGGE SULL’IMMIGRAZIONE (BOZZA DEL
31/8/2001)
OSSERVAZIONI GENERALI:
1. Il contenuto
di tutte le norme del ddl, contrariamente a ciò che prevedeva il
programma elettorale in materia di immigrazione con cui la Casa
delle libertà ha vinto le elezioni, perché non vi alcun equilibrio
tra accoglienza e integrazione degli stranieri regolarmente
soggiornanti e lotta contro l’immigrazione clandestina. Infatti
il ddl comporta nel complesso un disegno che in nulla si cura
dell’integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti, ma che
si occupa soltanto della prevenzione e della repressione
dell’immigrazione clandestina, il che si intende perseguire
attraverso: - un’ulteriore precarizzazione della condizione dello
straniero regolarmente soggiornante, anche di lungo periodo; -
una forte repressione dell’immigrazione clandestina, secondo
modalità e forme che talvolta violano i diritti costituzionalmente
garantiti e talvolta appaiono controproducenti perché ostacolando
gli ingressi regolari finiranno per incentivare l’ingresso e il
lavoro irregolare; - un irrigidimento della disciplina degli
ingressi regolari per lavoro secondo canali e forme che appaiono
inutilmente complicate rispetto alle concrete esigenze del mercato
del lavoro e che in realtà ritornano al passato ripristinando un
sistema analogo a quello che fino al 1998 non ha affatto limitato
l'immigrazione, ma al contrario ha determinato un blocco dei nuovi
ingressi regolari per lavoro e ha perciò incentivato il ricorso
massiccio all'immigrazione clandestina e ha così costretto il
legislatore ad intervenire nel 1987, nel 1990, nel 1995 e nel 1998
con provvedimenti di regolarizzazione. - la sostanziale
vanificazione del diritto d’asilo e la forte restrizione della
condizione giuridica dei richiedenti asilo
2. Nel merito
quasi tutte le norme del ddl si presentano come superflue o
controproducenti o di dubbia legittimità costituzionale, le quali
non colgono nemmeno l’opportunità per prevedere l’adeguamento
dell’ordinamento italiano alle complesse e articolate norme
comunitarie recentemente approvate o in corso di approvazione
proprio sugli argomenti che sono oggetto del ddl: ingressi per
lavoro, ricongiungimenti familiari, standard minimo per le domande
di asilo, status degli stranieri titolari di un permesso di lungo
periodo ecc.
3. Dalle osservazioni generali sopra proposte e
dalle osservazioni puntuali che seguiranno si ricava la necessità di
un profondo ripensamento di quel testo di ddl sotto due profili.
In primo luogo occorrerebbe rinviare ad altro ddl ben più
articolato ogni modifica legislativa delle materie che siano oggetto
di recenti o imminenti norme dell'Unione europea (lavoro,
ricongiungimento familiare, asilo): un mancato rinvio da parte del
Governo non servirebbe comunque, ma anzi comporterebbe un
prevedibile blocco dell’esame del ddl da parte delle Camere, perché
durante l’esame del Parlamento sarebbe comunque evidente la totale
inadeguatezza delle nuove norme alle norme comunitarie – nel
frattempo entrate in vigore - e comporterebbe comunque un loro
stralcio in vista di un loro completo ripensamento. In ogni caso
anche se in sede parlamentare tutto ciò non si verificasse una nuova
legge che dimentichi di adeguarsi alle norme comunitarie in materia
avrebbe vita brevissima, perché nel giro di pochi mesi si dovrebbe
approvare una nuova legge per adeguare tutta la legislazione
all’imponente massa di norme comunitarie alle quali l’Italia ha
comunque l’obbligo di adeguarsi in virtù della sua appartenenza
all’Unione europea. In secondo luogo per conseguire
effettivamente gli scopi espressamente indicati nel programma di
governo proposto agli elettori - e per evitare effetti del tutto
controproducenti - occorrerebbe chiedersi se prima di addivenire a
modifiche legislative non sia invece più urgente provvedere a
cambiamenti nell'azione diplomatica e nell'attuazione delle norme
vigenti, utilizzando a tal fine l'amplissima discrezionalità che
esse lasciano al Governo in carica. Anche per la disciplina
dell’immigrazione occorre evitare una prassi che è stata comune a
tutti i Governi e i Parlamenti della Repubblica: illudere la
pubblica opinione e/o illudersi che per ottenere un cambiamento di
politiche pubbliche sia sufficiente elaborare un disegno di legge e
farlo approvare dal Parlamento senza approfondire se le nuove norme
siano davvero necessarie ed efficaci per ottenere gli scopi che ci
si prefigge o, meglio, senza interrogarsi se davvero occorra un
nuovo intervento legislativo o se invece sia più efficace e
tempestiva un'impegnativa azione politica, amministrativa e
diplomatica per dare una diversa o migliore attuazione alle norme
vigenti. Il rischio è che ancora una volta un Governo proponga e
il Parlamento italiano approvi leggi il cui contenuto non serve
affatto a regolare efficacemente il fenomeno migratorio, ma soltanto
a rassicurare gli elettori timorosi per la propria sicurezza. In
ogni caso la storia dimostra che simili rassicurazioni sono assai
effimere e controproducenti, perché un fenomeno migratorio più
represso si trasforma di fatto in un fenomeno meno regolare e meno
controllato e ciò finisce per aumentare ancor di più la sensazione
di insicurezza collettiva.
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Art. 1 (Cooperazione con Stati stranieri)
1.
Le erogazioni liberali a favore delle iniziative missionarie ed
umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei Paesi non
appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) sono, senza limiti di importo, deducibili dal
reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG) e dal valore aggiunto della produzione imponibile, ai fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
2. Il Governo procede alla revisione immediata dei programmi di
cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi non appartenenti
all'Unione Europea, quando i relativi governi non adottano le
necessarie misure di contrasto alle organizzazioni criminali
impegnate nell'immigrazione clandestina, nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti e di armamenti.
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Norma superflua e inopportuna.
Il primo
comma potrebbe entrare a far parte di norme di leggi finanziarie o
tributarie. In ogni caso il principio della laicità dello Stato e
della parità tra le confessioni religiose impedisce di prevedere
sconti fiscali a carico di istituzioni “missionarie”.
Il secondo comma è del tutto superfluo perché le misure che
prevede possono essere già oggi adottate dal Ministero degli affari
esteri in base alle leggi vigenti in materia di cooperazione allo
sviluppo. Del resto un incentivo alla collaborazione è già
espressamente previsto dalle vigenti norme del T.U.
sull’immigrazione (cfr. artt. 2, 3, 19). Insistere su una forma di
sanzione e non di incentivo (come le quote preferenziali o la
cessione di apparecchiature per il controllo) finirebbe col
penalizzare proprio quei Paesi di maggiore emigrazione e impedirebbe
all’Italia di adottare politiche graduali: una forma di sanzione
potrebbe invece consistere nella revoca dei benefici previsti dalla
legislazione sull’immigrazione (p. es. riduzione o eliminazione
delle quote preferenziali di ingresso)
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Art. 2 (Comitato per il coordinamento ed il
monitoraggio dell’attuazione)
1) Dopo l’articolo 2 del
Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero è inserito il
seguente: Articolo 2-bis: (Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio dell'attuazione) 1. È istituito un Comitato per il
coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del presente Testo
Unico. 2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri o, su sua delega, dal Ministro dell'interno, ed è
composto dai Ministri degli affari esteri, dell’interno,
dell’economia e finanze, del lavoro della salute e delle politiche
sociali, della sanità, dell'industria, delle attività produttive,
della giustizia, dell’istruzione, dell’università e della ricerca
scientifica, delle politiche comunitarie, delle pari opportunità e
degli affari regionali 3. Per l'istruttoria delle questioni di
competenza del Comitato è istituito un gruppo tecnico di lavoro
coordinato dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione del ministero dell’interno e composto da
rappresentanti dei ministeri di cui al comma 2; alle riunioni, in
relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati
anche rappresentanti delle altre amministrazioni interessate
all'attuazione del presente Testo Unico. Le funzioni di segreteria e
supporto amministrative sono svolte dal Dipartimento per le libertà
civili e l’immigrazione del ministero dell’interno».
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Norma superflua e di dubbia legittimità
costituzionale.
Un simile comitato interministeriale può
essere istituito in qualsiasi momento con proprio decreto dal
Presidente del Consiglio dei ministri in base alla legge n.
400/1988, così come è avvenuto nella precedente legislatura. La
mera istituzione per legge di un simile organismo non può certo
incrementarne l’efficacia operativa. Inoltre essa va in direzione
opposta rispetto alla legislazione recente che mira a ridurre al
minimo i comitati interministeriali. E’ altresì evidente che la
norma sempre invece mirare a dare una priorità al Ministero
dell’Interno nel coordinamento dell’indirizzo amministrativo degli
altri ministeri, ma così facendo si viola l’art. 95 Cost. che
conferisce tale attribuzione al solo Presidente del Consiglio dei
Ministri. Da ultimo si segnalano numerosi errori nella
denominazione dei Ministeri, alcuni dei quali sono stati da alcuni
mesi soppressi (industria, sanità) o modificati (ministero del
lavoro e delle politiche sociali) o neo-istituiti
(salute).
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Art. 3 (politiche migratorie)
1) Il comma 4
dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è
sostituito dal seguente: "4. Con decreto annuale del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le
competenti Commissioni parlamentari, sono definite, entro il termine
del 31 dicembre dell’anno precedente a quello al quale si riferisce
il decreto stesso, sulla base dei criteri di cui al Documento
programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, tenuto
conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora
se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti potranno essere
emanati durante l’anno. I visti di ingresso ed i permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite
delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto
di programmazione annuale non si fa luogo al rilascio dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno, fatto salvo quanto previsto
agli articoli 20, 27, 28, 29, 30 e 36.
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Norma in parte opportuna, in parte ambigua e di dubbia
legittimità costituzionale.
Da un lato si prevede
espressamente un termine per la determinazione delle quote di
ingresso in Italia per lavoro; per evitare inutili slittamenti
dovuti ad altre fasi della procedura (Parere parlamentare,
emanazione definitiva, registrazione della Corte dei conti) sarebbe
però opportuno precisare che il termine del 31 dicembre si riferisce
alla pubblicazione del D.P.C.M. di determinazione.
Dall’altro
lato si prevede che in caso di mancata emanazione del D.P.C.M. non
si possa più fare riferimento alle quote determinate nell’anno
precedente e che non possano essere rilasciati altri visti e
permessi di soggiorno. La norma è assai ambigua sotto diversi
profili. In primo luogo impedire il rilascio di permessi di
soggiorno intende ovviamente riferirsi non già a qualsiasi tipo di
permesso di soggiorno o di visto di ingresso, bensì a nuovi permessi
di soggiorno e visti di ingresso per lavoro subordinato, lavoro
autonomo, lavoro stagionale: occorrerebbe precisarlo invece di
inserire un lungo elenco di norme (si potrebbe mantenere soltanto il
riferimento all’art. 27). In secondo luogo un simile divieto
impedisce alle Camere di esprimere un proprio parere anche sulla
scelta del Governo di non consentire nuovi ingressi per lavoro e di
fatto consente al Governo con una scelta totalmente discrezionale di
privare di ogni efficacia le norme legislative in vigore in materia
di ingressi per lavoro e ciò contrasta con la riserva di legge in
materia di condizione giuridica dello straniero prevista dall’art.
10, comma 2 Cost.
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Art. 4 (permesso di soggiorno e contratto di
soggiorno)
1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero le lettere b) e d) sono abrogate.
2. Al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio
1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero dopo le parole “la durata del permesso di soggiorno è
quella prevista dal visto di ingresso” aggiungere le seguenti “salvo
quanto stabilito dal comma 3-bis”. 3. Dopo il comma 3
dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero sono
inseriti i seguenti: “3-bis. Possono altresì soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi
dell’articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno rilasciati a seguito della stipula di un
contratto di soggiorno per lavoro. La durata del relativo permesso
di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di
soggiorno. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in
base a quanto previsto dal successivo articolo 22 presso la
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia nella
quale risiede il datore di lavoro secondo le modalità previste nel
regolamento di attuazione: a) in relazione ad un lavoro
stagionale con durata non superiore a nove mesi; b) in relazione
ad un lavoro subordinato a tempo determinato con durata pari a
quella del contratto e comunque non superiore ad un anno. c) in
relazione ad un lavoro subordinato a tempo indeterminato con durata
non superiore a due anni. “3-ter. Possono inoltre soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della
competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana della
sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 del presente
Testo Unico. Il permesso di soggiorno non potrà avere validità
superiore ad un periodo di due anni.” 3-quater. Presso le
Rappresentanze diplomatiche italiane sono istituiti i ruoli di
immigrazione cui è iscritto lo straniero che ha sottoscritto il
contratto di soggiorno o ottenuta la certificazione per lavoro
autonomo. A tutti i soggetti iscritti nei ruoli di immigrazione è
attribuito il codice fiscale italiano.” 4. Il comma 4
dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è
sostituito dal seguente: "4. Il rinnovo del permesso di soggiorno
deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in
cui risiede, almeno novanta giorni prima della scadenza, ed è
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e
delle diverse condizioni previste dal presente Testo Unico. Fatti
salvi i diversi termini previsti dal presente Testo Unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per
una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale". 5. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo
25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero è sostituito dai seguenti: "8. il permesso di
soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono
rilasciati mediante utilizzo di carte magnetiche con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del
Ministro dell'Interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante
l'adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno. 8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di
veri, ovvero redige documenti falsi o ne altera di veri al fine di
determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto
di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione
da un anno a quattro anni e con la multa da 20 milioni a 50 milioni
di lire. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni". 6. entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, possono altresì
stipulare, presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
territorialmente competenti, un contratto di soggiorno per lavoro
gli stranieri che, oltre a dimostrare di possedere un adeguato
alloggio e non esser stati destinatari di un provvedimento di
espulsione, abbiano presentato domanda di lavoro subordinato o
autonomo ai sensi del Decreto di programmazione degli ingressi del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998 o che
abbiano ottenuto, nei cinque anni antecedenti all’entrata in vigore
del presente legge, un permesso di soggiorno per lavoro.
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Norma confusa, ambigua e inutile.
In generale
il "contratto di soggiorno" appare misura di scarsa concretezza ed
efficacia sotto diversi profili.
In primo luogo il ddl
riproduce in realtà norme già in vigore: - la firma di un
contratto di lavoro subordinato prima dell'ingresso per lavoro è già
attualmente prevista dall'art. 22, comma 8 T.U. - la durata dei
permessi di soggiorno per lavoro è la stessa già oggi prevista
dall'art. 5, comma 3, lett. b) e d) T.U., lettere che la norma del
comma 1 vuole abrogare.
In secondo luogo l'istituzione (con
il nuovo comma 3-quater) di un ruolo di immigrazione presso i
consolati a cui potrebbe accedere chi ha sottoscritto il contratto è
assai bizzarra: il “ruolo d’immigrazione” tenuto dai consolati
italiani all’estero è sistema analogo alle liste consolari che già
oggi sono istituite nell’ambito dell’AILE, anagrafe informatizzata
dei lavoratori extracomunitari istituita dall’art. 21, comma 7 T.U.
che sarebbe comunque destinato ad estendersi a tutti i consolati
italiani, ma lo si lega ad un contratto di lavoro e ad un codice
fiscale che di fatto già da un decennio è rilasciato, a richiesta,
proprio dopo l'ingresso in Italia. Per fare le modifiche
all’ordinamento dell’AILE indicate nel ddl non occorre una modifica
legislativa, bensì una modifica dell’art. 41 del regolamento di
attuazione del T.U. E’ poi ragionevole chiedersi con quali
risorse umane, strutturali e finanziarie si possano concretamente
istituire fin da subito “ruoli di immigrazione” in tutti i consolati
italiani all’estero.
Il comma 3-ter è poi del
tutto inutile e contraddittorio perché riproduce la durata di due
anni del permesso di soggiorno per lavoro autonomo – durata che era
già prevista dal comma 3 dello stesso art. 5 T.U. che il comma 1
vuole abrogare – e si riferisce ai requisiti previsti dall’art. 26
T.U. così come oggi è previsto dalle norme legislative e
regolamentari in vigore.
Inoltre il nuovo
comma 4 dell’art. 5 irrigidisce inutilmente i termini per il rinnovo
del permesso di soggiorno: - portare da 30 a 90 giorni i termini
per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso potrebbe
comportare inutili e incomprensibili disguidi pratici con
riferimento ai permessi di soggiorno di durata inferiore a due anni
e in particolare di quelli di durata compresa tra i 90 giorni e
l’anno: pochi giorni o pochi mesi dopo aver ottenuto il rilascio del
permesso, lo straniero dovrebbe essere tenuto a richiederne il
rinnovo - ridurre a metà la durata del permesso di soggiorno
rinnovato significa voler rafforzare la precarietà della condizione
degli stranieri regolarmente soggiornanti.
La modifica del
comma 5 non necessariamente avrebbe richiesto una modifica di norme
legislative, anche perché il Ministero dell’Interno non ha
provveduto ad attuare l’Azione comune già citata dalla legge.
Peraltro una simile modifica legislativa può apparire comunque
inopportuna in considerazione della recente proposta della
Commissione - COM (2001) 157 : Proposta di Regolamento del Consiglio
che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di paesi terzi.
La
norma penale del comma 8-bis appare opportuna, ma per ragioni
sistematiche dovrebbe essere collocata nell’art. 12 T.U. che già
contiene molte altre norme penali dirette a contrastare ogni tipo di
agevolazione dell’immigrazione illegale.
Infine
il comma 6 appare inutilmente vessatorio nei confronti di tutti gli
stranieri regolarmente soggiornanti: prevedere l’obbligo di
stipulare un “contratto di soggiorno” da parte degli stranieri
regolarmente soggiornanti per lavoro o che abbiano fatto domanda di
regolarizzazione nel 1998 significa dimenticare che centinaia di
migliaia di quegli stranieri stanno già svolgendo regolari attività
di lavoro subordinato in base a regolari contratti di lavoro già
stipulati e verificati.
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Articolo 5 (facoltà inerenti il
soggiorno)
1. Al comma 1 dell’articolo 6 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, dopo le parole “prima della sua
scadenza,” inserire le seguenti: “e previa stipula del contratto di
soggiorno per lavoro ovvero il rilascio della certificazione della
sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 26 del presente Testo
Unico da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo competente per
il luogo di residenza”.
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Norma superflua, perché riproduce concetto non molto
diverso da ciò che già oggi prevede l’art. 14, comma 5 del
regolamento di attuazione |
Art. 6 (sanzioni per l’inosservanza degli obblighi
dell’ospitante e del datore di lavoro)
1. All’articolo 7 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, aggiungere il seguente
comma: “3. Le violazioni delle disposizioni di cui presente
articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trecentomila a lire due milioni”.
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Norma inutilmente vessatoria. Essa ripristina la
sanzione pecuniaria (come già prevedeva l’abrogato art. 147 del T.U.
Leggi di P.S.) nel caso di mancata segnalazione dell'ospitante e del
datore di lavoro. Si tratta di un'inutile duplicazione di
adempimenti (in base alle norme generali vigenti già ogni datore di
lavoro deve fare entro 5 giorni dall’assunzione la denuncia della
stipulazione del contratto di lavoro ai servizi per l’impiego) che
invece potrebbero essere sostituiti da comunicazioni tra i servizi
per l’impiego e le Questure, che comporta un irrigidimento che
contrasta con la ripetuta esigenza di flessibilità del mercato del
lavoro.
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Art. 7 (Carta di soggiorno)
1. Al comma 1
dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, le
parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: “otto
anni”.
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Norma del tutto inutile, dannosa e
immotivata.
L'elevamento da 5 a 8 anni della durata del
soggiorno regolare quale presupposto richiesto per il rilascio della
carta di soggiorno contrasta con gli scopi di integrazione sociale
degli stranieri regolarmente soggiornanti e dunque appare un
irrigidimento inutile, anche perché lo stesso art. 9 T.u. prevede
che non è sufficiente il soggiorno ininterrotto per ottenere il
rilascio della carta, ma che lo straniero deve avere altri requisiti
(reddito, alloggio, parentela ecc.). Inoltre la norma potrebbe
rivelarsi del tutto inutile perché tra poco tutta la disciplina
della carta di soggiorno dovrebbe essere rivista dal legislatore al
fine di adeguarla alle complesse norme della recente proposta di
direttiva della Commissione europea sui soggiorni di lunga durata,
il cui presupposto di durata massima prevista è proprio 5 anni. Cfr.
Proposta della Commissione COM (2001) 127: Proposta di direttiva del
Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che
siano residenti di lungo periodo (la Commissione propone che ogni
Stato membro debba adeguare il proprio ordinamento entro il 31
dicembre 2003). Infine la norma del ddl appare in controtendenza
con le recenti leggi di altri Paesi europei (Germania) che prevedono
il periodo di 8 anni come presupposto non già per il rilascio di un
titolo di soggiorno di lunga durata, bensì per la concessione della
cittadinanza.
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Art. 8 (Potenziamento e coordinamento dei controlli
di frontiera)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero è inserito il seguente: 1.-bis
Il ministro dell’interno, sentito, se del caso, il Comitato
nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica emana le misure
necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla
frontiera marittima e terrestre italiana. Il ministro dell’interno
promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità
italiane competenti in materia di controlli sull’immigrazione e le
autorità europee competenti in materia di controlli
sull’immigrazione ai sensi del Trattato di Schengen.
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Norma del tutto superflua.
L’adozione di misure
di coordinamento è facoltà che già oggi può essere realizzata: in
base al vigente comma 3 dell’art. 11 T.U. le direttive per il
coordinamento dei controlli di frontiera devono essere adottate dal
Ministro dell’Interno, il quale – prima di adottarle - di per sé può
sempre avvalersi del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza
pubblica, senza che occorra alcuna nuova norma legislativa.
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Art. 9 (Disposizioni penali contro le immigrazioni
clandestine)
1. All’articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, dopo le parole “nel territorio
dello Stato” inserire le seguenti: “ovvero l’ingresso degli
stranieri, presenti illegalmente in Italia, nel territorio di un
altro Stato”.
2. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero è sostituito dal seguente:
3.“Chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso degli
stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente Testo Unico al fine di lucro o in concorso
con due o più persone utilizzando servizi di trasporto
internazionale o documenti contraffatti ovvero quando il fatto
riguarda l’ingresso di cinque o più persone è punito con la pena
della reclusione da quattro a dodici anni e la multa di lire trenta
milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in
violazione del presente testo unico.”
3. Dopo il comma 3
dell’ art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante
il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero sono
inseriti i seguenti: 3-bis “Chiunque compia attività dirette a
favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente Testo Unico al fine di
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione ovvero quando il fatto riguarda
l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da 5 a
quindici anni e con la multa di lire cinquanta milioni per ogni
straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione delle
norme del presente Testo Unico.” 3-ter. : “Alle persone
condannate per i fatti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano le
disposizioni dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n.354.”
4. Dopo il comma 9 dell'art. 12 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero sono inseriti i seguenti: 9-bis.
La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in
mare territoriale o in acque territoriali una nave nazionale anche
da diporto che si ha fondato motivo di ritenere essere adibita al
trasporto di stranieri clandestini, può fermarla, sottoporla a
visita e a perquisizione, sequestrarla e condurla in un porto dello
Stato o nel porto estero più vicino in cui risieda una autorità
consolare italiana. 9-ter. I poteri di cui al comma 9-bis possono
esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali, e, al di
fuori di queste, nei limiti consentiti dalle norme dell'ordinamento
internazionale, o da accordi bilaterali o
multilaterali. 9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-ter si applicano, in quanto compatibili, anche agli
aeromobili".
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Le nuove disposizioni penali e processuali contro
le immigrazioni clandestine sembrano riprodurre misure già proposte
nella precedente legislatura. Opportuna è la previsione del reato
di favoreggiamento dell'ingresso a fine di transito verso altri
Stati così ponendo fine alla controversa interpretazione riduttiva
data dalla giurisprudenza della fattispecie già oggi prevista
dall'art. 12 T.U. Altrettanto opportuna è la previsione di una
trasformazione da circostanza aggravante a autonome figure di reato
dei delitti oggi previsti dall’art. 3 comma 12 T.U.
Peraltro
un ulteriore rafforzamento della lotta allo sfruttamento
dell’immigrazione clandestina potrebbe giungere dall’introduzione di
altre misure: - l’estensione della fattispecie del comma 3-bis al
favoreggiamento del soggiorno illegale (a volte è difficile riuscire
a provare che lo sfruttatore dello straniero clandestino –
prostituta, minore o criminale - è anche colui che ne ha favorito
l’ingresso illegale); - la previsione di una norma che introduca
nel codice penale una circostanza aggravante comune riguardante
delitti compiuti in Italia ai danni di o ad opera di straniero
presente illegalmente sul territorio nazionale. In ogni caso
stupisce che nessuna norma del ddl colga l’occasione per provvedere
ad adeguare le sanzioni attualmente previste nei confronti dei
vettori che trasportano stranieri clandestini alle recenti norme
della Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che
integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, alle quali
ogni Stato membro deve comunque adempiere entro l’11 febbraio
2003.
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Art. 10 (espulsione amministrativa)
1. Il
primo periodo del comma 3, dell’art. 13 del decreto legislativo 25
luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero è sostituito dal seguente: “3. L’espulsione è
disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo,
anche se sottoposto a impugnativa da parte dell’interessato. Quando
lo straniero è sottoposto a procedimento penale, il questore, prima
di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità
giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili
esigenze processuali valutate anche in relazione all’interesse della
persona offesa. In tal caso il provvedimento è sospeso fino a quando
l’autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze
processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede
all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si
intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro
15 giorni dalla richiesta. In attesa della sua concessione, il
questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro
di permanenza temporanea.
2. I commi 4 e 5 dell’articolo 13
del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero sono sostituiti dai
seguenti: 4. L’espulsione è sempre eseguita dal Questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al successivo comma 5. 5. Nei confronti
dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato
quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di
sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione
contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni. In tal caso, il questore può adottare la
misura di cui all’articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi,
tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento
sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto
pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del
provvedimento.”
3. Il comma 6 dell’articolo 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero è abrogato.
4. Il comma 8
dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante
il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è
sostituito dal seguente: "8. Avverso il decreto di espulsione può
essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione
monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto
l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del
provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione
monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data
di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può
essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per
il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel
Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della
persona interessata, è autenticata dai funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità
giudiziaria, Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte
di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale
rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso
al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato
dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, nonché ove necessario,
da un interprete".
5. I commi 9 e 10 dell'art. 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero sono abrogati:
6. Sostituire
il comma 13 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998
n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero con il seguente: “13. Lo straniero espulso non può
rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale
autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione,
è punito con la reclusione da uno a quattro anni. E’ obbligatorio
l’arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di
primo grado il giudice ordina l’espulsione coattiva dello
straniero.
7. Sostituire il comma 14 dell’articolo 13 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero con il seguente: “14. Il
divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni, salvo
che il tribunale in composizione monocratica o il tribunale
amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul
ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la
durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi
legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva
condotta tenuta dall'interessato sul territorio dello Stato.”
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Norma di dubbia legittimità costituzionale
La
nuova disciplina dell'espulsione amministrativa rende ordinario il
regime dell'esecutorità dell'espulsione amministrativa stessa, salvo
che nei casi di straniero a cui il permesso sia scaduto da più di 60
giorni e non ne sia stato richiesto il rinnovo, rende più certi i
tempi per il nulla osta dell'A.G., raddoppia da 5 a 10 anni il
periodo di divieto di rientro (senza distinguere i diversi tipi di
motivo di espulsione) e trasforma il rientro illegale dell'espulso
in delitto (con pene più che raddoppiate e processo per
direttissima). L'esecutorietà immediata dell'espulsione
amministrativa - misura che di per sè può essere legittimamente
scelta dallo Stato (a condizione di sapere se e come sia
effettivamente eseguibile) - è però incostituzionale in questa forma
sotto due profili. In primo luogo viola la riserva di
giurisdizione prevista dall'art. 13 Cost.: come ha confermato la
sent. n. 105/2001 della Corte costituzionale l'accompagnamento
immediato alla frontiera è una misura limitativa della libertà
personale che deve essere disposta e/o convalidata dall'autorità
giudiziaria. In secondo luogo si viola la riserva rinforzata di
legge prevista dall'art. 10, comma 2 Cost., nella parte in cui si
viola l'art. 1 del Prot. n. 7 Conv. eur. dir. uomo del 22 novembre
1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990 n. 98, che
impone di lasciare agli stranieri già regolarmente soggiornanti un
termine per potersi di difendere contro l'espulsione prima che
questa sia eseguita, salvo che l’espulsione sia disposta per gravi
motivi di ordine pubblico. E’ evidente che sono da ritenersi
regolarmente soggiornanti tutti gli stranieri espulsi ai sensi
dell’art. 13, comma 2 T.U. E’ comunque chiaro che in generale il
diritto alla difesa dello straniero espulso è privato di ogni
effettività. In particolare appare del tutto liberticida la norma
che prevede un termine per il ricorso di 60 gg. dalla data del
provvedimento di espulsione e non dalla data della comunicazione
dello stesso allo straniero. Infine la nuova disciplina
dell’espulsione amministrativa appare comunque carente dal punto di
vista comunitario, perché omette di dare attuazione alla recente
Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al
riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei
cittadini di paesi terzi, alla quale ogni Stato membro dell’Unione
deve adeguarsi entro il 2 dicembre 2002.
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Art. 11 (Esecuzione dell'espulsione)
1. “Il
comma 5 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.
286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero è sostituito con il seguente con il seguente: “La
convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi trenta giorni. Qualora sia particolarmente difficoltoso
l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero
l’acquisizione di documenti per il viaggio, il giudice unico, su
richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta
giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione
o il respingimento non appena possibile, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice unico”.
2. Dopo il comma 5 dell’art.14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero è aggiunto il
seguente: “5-bis) Quando non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un Centro di permanenza temporanea ovvero trascorsi
i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione ovvero il
respingimento il questore ordina allo straniero di lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. Lo
straniero che senza giustificato motivo si è trattenuto nel
territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal
questore ai sensi del comma precedente, è punito con la reclusione
da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica. E’ obbligatorio
l’arresto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare
l’esecuzione dell’espulsione, il questore può disporre i
provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo”.
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Norma di dubbia legittimità costituzionale e di scarsa
efficacia.
Il raddoppio a 60 giorni del termine massimo del
trattenimento nei centri di permanenza dello straniero espulso o
respinto e la previsione di una sanzione penale per lo straniero
uscito dal centro alla scadenza che non lasci il territorio
nazionale, con ulteriore espulsione coattiva, sono misure che da
sole sono di assai dubbia efficacia. Se infatti il problema è la
difficoltà di identificazione della persona da allontanare allora
tale problema resterà anche dopo che lo straniero sia dimesso dal
centro e dunque nessun rimedio è efficace all'ineffettività se non è
accompagnato dall'effettiva stipulazione ed entrata in vigore di
precisi accordi di riammissione con i Paesi di origine. Con i Paesi
con cui simili accordi sono in vigore è più che sufficiente
l'attuale termine masssimo di trattenimento di 30 giorni.
Tuttavia per stipulare tali accordi non occorre alcuna modifica
legislativa, bensì una forte azione del Governo che svolga le
opportune azioni nei confronti dei Governi di quei Paesi a livello
diplomatico bilaterale e multilaterale. In tal senso la norma si
rivela inutilmente costosa, sia sotto il profilo della restrizione
della libertà personale, sia sotto il profilo degli oneri finanziari
da sostenere per l'estensione del numero dei centri di permanenza
(come confermano le stime dell'art. 22 ddl). Il comma 5-bis
inoltre rende evidente che è del tutto illusoria l’esecutività dei
provvedimenti amministrativi di espulsione che l’art. 10 ddl prevede
di generalizzare, perché in realtà i provvedimenti potranno comunque
restare ad esecuzione differita qualora non sia stato possibile
trattenere lo straniero in un centro di permanenza temporanea
(prevedibilmente per mancanza di spazi e/o di centri).
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Art. 12 (Determinazione dei flussi di
ingresso)
1. Dopo il comma 4 dell'art.21 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero è inserito il seguente: "4-bis.
Il decreto annuale o i decreti annuali devono altresì essere
predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro
suddivisi per regioni, province e comuni, elaborati dall’anagrafe
annuale informatizzata istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di cui al successivo articolo 21 comma 7 il
cui regolamento di attuazione dovrà prevedere anche possibili forme
di collaborazione con altre strutture pubbliche e private.
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Norma di difficile applicazione e di dubbia
legittimità costituzionale
La suddivisione per regioni,
province e comuni della determinazione dei flussi di ingresso appare
irrealizzabile sotto diversi profili. In primo luogo nel vigente
ordinamento i fabbisogni lavorativi sono rilevati a livello
provinciale. In secondo luogo non si comprende quale sia
l'efficacia di tale suddivisione territoriale, se cioè finisca per
limitare in modo incostituzionale la libertà di circolazione e
soggiorno nelle diverse zone del territorio italiano degli stranieri
regolarmente soggiornante o la loro possibilità di instaurare
rapporti di lavoro.
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Art. 13 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato e lavoro autonomo)
1. L’articolo 22 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero è sostituito dal seguente: 1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero
residente all’estero deve presentare alla Prefettura - Ufficio
Territoriale di Governo della provincia di residenza apposita
richiesta nominativa di nulla osta al lavoro. Nei casi in cui il
datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero,
può richiedere il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte
nelle liste di cui all’art. 21, comma 5, selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di attuazione. Analogamente il datore di
lavoro procede nei casi di contratto per lavoro stagionale o per
assistenza domestica o domiciliare privato stipulato da appositi
soggetti accreditati e autorizzati dalle regioni ad assumere
lavoratori stranieri. 2. Contestualmente alla domanda di nulla
osta al lavoro, il datore di lavoro deve presentare idonea
documentazione indicando le modalità della sistemazione alloggiativa
per il lavoratore straniero. 3. La prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo tramite l’ufficio provinciale del lavoro
rilascia il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo 3,
comma 4 e dell’articolo 21 previa verifica delle condizioni offerte
dal datore di lavoro allo straniero che non possono essere inferiori
a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di
categoria. 4. Ai fini di cui al comma 3 la Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo fornisce mensilmente al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il numero e il tipo dei nulla osta
rilasciati secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti
di cui all’art. 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati
non appartenenti all’Unione Europea con quote riservate. 5. Il
nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non
superiore a sei mesi dalla data del rilascio. Qualora il nulla osta
sia rilasciato, il datore di lavoro consegna alla Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo la proposta di contratto di
soggiorno comprensiva dell’accollo per lo stesso datore di lavoro
delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza. La
prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, ricevuta la proposta
e acquisito il nulla osta da parte della competente Questura,
trasmette la documentazione agli Uffici Consolari tramite il
Ministero degli Affari Esteri. Gli uffici consolari, del Paese di
residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli
accertamenti di rito presso quelle autorità di polizia, a rilasciare
il visto di ingresso. Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero
dovrà recarsi presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo per la firma del contratto di soggiorno che sarà, a cura di
quest’ultima, trasmesso all’autorità consolare competente. 6. E’
fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare alla prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo qualsiasi variazione del rapporto
di lavoro intervenuto con lo straniero. Il datore di lavoro che
viola tale obbligo è soggetto al pagamento di una somma di denaro da
un milione a cinque milioni di lire. 7. Salvo quanto previsto
dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di
lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto
rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore previa esibizione
dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio
della questura competente. 8. Le questure forniscono all'INPS,
tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il
permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l'accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un “Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari”,
da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo
scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita
convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate. 9.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il
lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti
del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di
lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validità del permesso di
soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, per un periodo non superiore a sei mesi. Il
regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione
alla direzione provinciale del lavoro, anche ai fini dell'iscrizione
del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 10. Il datore di
lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi
del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il
cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni e con la multa di 5 milioni per
ogni immigrato irregolare impiegato. 11. Salvo quanto previsto,
per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di
rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne
indipendentemente dalla vigilanza di un accordo di reciprocità. I
lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa
in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di
richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da
convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che
risultino versati in loro favore presso forme di previdenza
obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. 12. Le
attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di
cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare
attività di lavoro in Italia. 13. I lavoratori italiani ed
extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di
formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e
modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il
lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del
presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di
riqualificazione programmati nel territorio della
Repubblica.
2. All’articolo 26, comma 5 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altresì, allo straniero, la certificazione dell’esistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti
previsti dall’articolo 5, comma 3-ter, del presente Testo Unico, per
la concessione del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo.”
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Norma inopportuna e
controproducente
Anzitutto la norma appare del tutto
inopportuna e intempestiva perché interviene su una disciplina che
però dovrà comunque essere profondamente modificata di nuovo fra
qualche mese per adeguarla alle norme della direttiva comunitaria in
materia - cfr. Proposta della commissione europea COM (2001) 386
(01) dell’11 luglio 2001 di direttiva del Consiglio relativa alle
condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi
che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo –
direttiva delle cui complesse e assai articolate norme (alle quali
la Commissione propone che ogni Paese membro si debba adeguare entro
il 1 gennaio 2004) il ddl tiene in alcun conto.
Si prevede
come unica modalità di ingresso per lavoro subordinato quella
tramite l'autorizzazione al lavoro su richiesta di un datore di
lavoro italiano che già oggi all’art. 22, comma 8 T.U. impone la
stipula di un contratto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore.
La procedura in realtà riproduce – con qualche altro ritocco -
il testo di quella già oggi prevista l'art. 22 T.U. (aggiornandola
alla recente istituzione degli uffici territoriali del Governo che
hanno inglobato anche le Direzioni provinciali del lavoro), ma
aggiunge agli obblighi del datore di lavoro quelli di garantire le
spese del rientro in patria dello straniero. Tale obbligo - che
nella prassi italiana fu in vigore fino al 1986 - costituisce un
onere eccessivo e inutile per il datore di lavoro e ciò irrigidisce
il mercato del lavoro e finisce con l'incentivare il ricorso
all'immigrazione clandestina.
Inoltre il comma 9 conferma che
in caso di perdita del posto di lavoro lo straniero non è costretto
a lasciare il territorio nazionale, ma ha diritto di restarvi per
trovare un altro posto di lavoro. Tuttavia il periodo è
inopinatamente ridotto a soli 6 mesi, così dimenticando così i casi
dei corsi di riqualificazione professionale ecc., e legando
eccessivamente il destino dello straniero regolarmente soggiornante
alle mutevoli variazioni dell'andamento del mercato del lavoro.
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Art. 14 (prestazione di garanzia per l’accesso al
lavoro)
1. L'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio
1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero è abrogato.
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Norma del tutto inopportuna e
controproducente.
In generale la nuova disciplina del lavoro
subordinato prevista dagli artt. 13 e 14 ddl in realtà ritorna al
passato ripristinando un sistema che fino al 1998 non ha affatto
limitato l'immigrazione, ma al contrario ha determinato un blocco
dei nuovi ingressi regolari per lavoro e ha perciò incentivato il
ricorso massiccio all'immigrazione clandestina e ha così costretto
il legislatore ad intervenire nel 1987, nel 1990, nel 1995 e nel
1998 con provvedimenti di regolarizzazione.
In particolare
l'abrogazione degli ingressi per inserimento nel mercato del lavoro
dimentica che dal punto di vista antropologico tutte le migrazioni
per lavoro (inclusa quella italiana) sono avvenute non tanto
attraverso le vie ufficiali, bensì attraverso la cosiddetta "catena
migratoria" dei connazionali che aiutano i nuovi ingressi di amici e
parenti e ne orientano l'inserimento sociale e lavorativo. In tal
senso il fatto che nel 2000 e nel 2001 la maggioranza dei garanti
(sponsors) sia stata straniera non è affatto una circostanza da
guardare con sospetto (al contrario qualche sospetto di elusione
potrebbe far sorgere il garante italiano...), bensì è la conferma
che l'inserimento nel mercato del lavoro incanala, controlla e fa
venire alla luce il naturale movimento migratorio che altrimenti si
affiderebbe a canali criminali e clandestini. A ciò si aggiunga che
tale canale è indispensabile per quei tipi di lavori di fiducia che
esigono un incontro diretto sul territorio tra datore di lavoro e
lavoratore (p. es. lavoro domestico, assistenza alle persone ecc.).
La soppressione di tale nuova via appare dunque del tutto
controproducente per chi voglia davvero prevenire efficacemente
l'immigrazione clandestina.
L’abrogazione dell’ingresso per
inserimento nel mercato del lavoro è inutile anche perché la vigente
disciplina legislativa già oggi consente al Governo la massima
discrezionalità nella determinazione delle quote e dunque consente
ogni cautela contro possibili abusi, sicchè il relativo D.P.C.M. ben
potrebbe di volta in volta prevedere anche limiti qualitativi, cioè
p. es. limitare tali tipi di ingressi a rapporti di lavoro relativi
a ben determinati settori, qualifiche e mansioni o a determinate
zone del Paese in cui il tasso di disoccupazione sia inferiore alla
media nazionale.
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Art. 15 (Ingresso e soggiorno per lavoro
autonomo)
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero è aggiunto il seguente: 7-bis.
“La condanna definitiva per alcuno dei reati previsti dalle
disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II della legge 22
aprile 1941, n.633 e successive modifiche e integrazioni relativi
alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del
codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”.
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La previsione dell'espulsione immediata per lo
straniero che commercia, produce o distribuisce prodotti falsi e
contraffatti di per sé non suscita particolari problemi, ma la norma
prevista dal ddl si espone a numerose critiche. In primo luogo
occorre precisare se l’espulsione sia da intendersi quale misura di
sicurezza o pena accessoria oppure se debba essere disposta con
provvedimento amministrativo, nel qual caso essa violerebbe la
riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13 Cost. In secondo
luogo sorgono spontanei alcuni dubbi circa la ragionevolezza e
l’equità della norma sotto due profili. Da un lato una simile
sanzione inserita in un articolo dedicato al lavoro autonomo sembra
riferirsi ai soli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per
lavoro autonomo e non già ad ogni straniero titolare di qualsiasi
tipo di permesso di soggiorno. Dall’altro lato una simile
sanzione potrebbe essere efficace e ragionevole se almeno si
accompagnasse ad una specifica aggravante da prevedersi nei
confronti di chiunque ceda a qualsiasi tipo merce contraffatta a
stranieri.
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Art. 16 (Ricongiungimento familiare)
“1.
Sono abrogate le lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 29 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;”
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Norma del tutto inopportuna
Essa esclude dal
ricongiungimento familiare i genitori a carico e i parenti entro il
terzo grado, ma si pone in radicale contrasto con la proposta di
direttiva sul ricongiungimento familiare in corso di approvazione a
livello dell'Unione europea che anche a tali categorie espressamente
consente di ricongiungersi: cfr. Proposta della Commissione – COM
(2000) 624: proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa
al diritto al ricongiungimento familiare (presentata dalla
Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del
trattato CE). In ogni caso il ddl non coglie l’occasione per
prevedere alcuna norma che recepisca e adatti l’ordinamento italiano
a quella prposta di direttiva,alla quale tutti gli stati membri, una
volta definitivamente approvata, dovranno conformarsi entro il 31
dicembre 2002.
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Art. 17 (Centri di accoglienza e accesso
all'abitazione)
1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
40 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero è soppresso.
2. Dopo
il comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998
n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero è inserito il seguente: "1-bis. L'accesso alle misure
di integrazione sociale è riservato agli extracomunitari che
dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il
soggiorno in Italia ai sensi del presente Testo Unico, e delle leggi
e regolamenti vigenti in materia".
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Norme controproducenti e superflue.
Il primo
comma abroga la facoltà del sindaco di disporre l’alloggiamento di
stranieri non regolarmente soggiornanti che si trovino in situazione
di emergenza, che comunque era prevista ferma restando il rispetto
delle norme sulla loro espulsione o respingimento. La norma appare
del tutto controproducente, perché non spiega come si possa
provvedere ad alloggiare costoro anche quando non siano disponibili
centri di permanenza temporanea e assistenza o quando si verifichi
un ingresso per motivi di calamità naturale o di disastri pubblici.
Così la norma finisce per gravare di tali oneri i soli enti del
“privato sociale”. Il secondo comma è del tutto superfluo perché
già oggi gli artt.. 40, 41, 42 t.u. prevedono misure di integrazione
sociale soltanto in favore di stranieri regolarmente
soggiornanti.
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Art. 18 (aggiornamenti normativi)
1. “Nelle
disposizioni del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante
il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, tutte le
volte in cui ricorre la parola “pretore”, si intende sostituita da
“tribunale in composizione monocratica”
2. Nelle disposizioni
del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, tutte le volte in cui
ricorre la locuzione “ufficio periferico del ministero del lavoro”
si intende sostituita da “Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo”.
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Norma superflua.
La norma prevede sostituzioni
e aggiornamenti che sono già previste da altre norme generali
vigenti, quelle sull’istituzione del giudice unico di primo grado e
sul riordino dell’organizzazione del Governo.
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Art. 19 (Ampliamento dell’organico della Polizia di
Stato)
1. Ai fini dell’attuazione della presente legge
l’organico della Polizia di Stato è aumentato di mille unità nel
ruolo degli agenti ed assistenti, di duecentoventicinque unità nel
ruolo dei sovrintendenti, di duecentocinquanta unità nel ruolo degli
ispettori, di venticinque unità nel ruolo dei commissari, da
destinare agli uffici di polizia di frontiera e uffici
immigrazione.
2. All’assunzione del personale di cui al comma
1 nel 2002 si provvede in deroga a quanto stabilito dall’art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni.
3. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo pari a 90.505 milioni di lire per il 2002, a
90.505 milioni di lire per il 2003 e a 90.505 milioni a partire dal
2004, si provvede mediante.....
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L'ampliamento di 1.500 unità degli organici della
Polizia di stato rivelarsi una misura di apparente efficacia. Da
un lato è evidente che prima che il nuovo personale sia in funzione
occorreranno alcuni anni dall'entrata in vigore della legge per
svolgere i concorsi ed addestrare i vincitori. Dall'altro lato è
evidente che tale misura si rivelerebbe comunque inadatta se non
fosse accompagnata dall'istituzione di una vera e propria Specialità
all'interno della Polizia di Stato (la Polizia di frontiera e
dell'Immigrazione) in cui specializzare nel tempo il nuovo e vecchio
personale di polizia addetto alle pratiche relative agli
stranieri.
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Art. 20 (permesso di soggiorno per i richiedenti
asilo)
L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 1 del
decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con legge 28
febbraio 1990, n. 39 è sostituito come segue: “Il Questore
territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi
previste nei successivi articoli 1 bis e 1 ter, rilascia, dietro
richiesta un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla
definizione della procedura di riconoscimento”.
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Art. 21 (procedura accelerata)
Dopo
l’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito
con legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono inseriti i seguenti
articoli: Art.1 bis 1. Il richiedente asilo non può esser
trattenuto per il mero fatto di dover esaminare la domanda di asilo.
Esso può, tuttavia, esser trattenuto nell’ambito del complessivo
procedimento decisionale di permanenza nel territorio dello Stato,
basato sulle disposizioni del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 e comunque solo per il tempo strettamente necessario nei
seguenti casi: a) per verificare e determinare la sua
nazionalità o identità, qualora egli abbia smarrito, distrutto o
comunque fatto scomparire i suoi documenti di viaggio e/o
d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato membro,
presentato documenti falsi per fuorviare le autorità; b) per
verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora
tali elementi vadano altrimenti perduti; c) nell'ambito di un
procedimento avviato per decidere se il richiedente ha il diritto di
essere ammesso nel territorio dello Stato. Il trattenimento deve
sempre aver luogo nei seguenti casi: d) nell’ambito della
valutazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero
intercettato, suo malgrado, in fase di elusione dei controlli di
frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno
irregolare; e) nell’ambito della valutazione di una domanda di
asilo presentata da uno straniero già destinatario di un
provvedimento di espulsione o respingimento. 2. il trattenimento
previsto per i casi di cui al punto d) così come quello eventuale di
cui ai punti a), b), c) è attuato nei centri di accoglienza per
richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato
entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge. Il medesimo
regolamento determinerà anche il numero, le caratteristiche e le
modalità di gestione di dette strutture. 3. per il trattenimento
di cui al punto e) si osservano le norme di cui all’art. 14 del
Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286. 4. Allo scadere del
periodo previsto per la procedura accelerata di cui al successivo
articolo 1 ter e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo
straniero viene concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al
termine della procedura stessa. Art. 1 ter 1. Nei casi di cui
alle lettere d) ed e) del comma 1 del precedente articolo viene
istituita una procedura accelerata per la definizione della istanza
di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di
cui ai commi successivi. 2. Appena ricevuta la richiesta di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui alla lettera d) del
precedente articolo, il Questore del luogo in cui la medesima
richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello
straniero interessato in uno dei Centri di accoglienza per
richiedenti asilo di cui all’art. 1-bis, comma 2. Entro due giorni
dal ricevimento dell’istanza, il Questore provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla Commissione Territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato che entro 15 giorni
provvede all’audizione. La decisione deve essere adottata entro i
successivi tre giorni. 3. Appena ricevuta la richiesta di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui alla lettera e) del
precedente articolo, il Questore del luogo in cui la medesima
richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello
straniero interessato in uno dei Centri di Permanenza temporanea di
cui all’art. 14 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286; ove
già sia in corso il trattenimento, il Questore chiede al giudice
unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta
giorni per consentire l’espletamento della procedura accelerata di
cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento
dell’istanza, il Questore provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla Commissione Territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato che entro 15 giorni
provvede all’audizione. La decisione deve essere adottata entro i
successivi tre giorni. 4. L’allontanamento non autorizzato dai
centri di cui all’art. 1-bis, terzo comma costituisce rinuncia alla
domanda. 5. Per le domande di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo
consentano, lo Stato italiano si ritiene competente all’esame di
dette domande ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata con
legge 23 dicembre 1993, n.563. 6. L’eventuale ricorso avverso
l’esito sfavorevole della decisione della Commissione Territoriale
potrà esser presentato al tribunale in composizione monocratica
territorialmente competente entro 15 giorni, anche dall’estero
tramite le Rappresentanze diplomatiche non sospende il provvedimento
di allontanamento dal territorio nazionale. Il richiedente asilo può
tuttavia chiedere al prefetto competente per territorio di poter
rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La
decisione sfavorevole è immediatamente esecutiva. Art.
1-quater 1. Presso gli Ufficio Territoriali del Governo che
saranno indicati con il regolamento di cui all’art. 1-bis, 2^ comma,
sono istituite le Commissioni territoriali per il riconoscimento
dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con
decreto del Ministro dell’Interno, sono presiedute da un funzionario
della carriera prefettizia e composte da un funzionario della
Polizia di Stato, da un rappresentante dell’ente territoriale
designato dall’ANCI, e con funzioni consultive, da un membro
designato dall’ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un
membro supplente. 2. Entro due giorni dal ricevimento
dell’istanza, il Questore provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla Commissione Territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato che entro 30 giorni
provvede all’audizione. La decisione deve essere adottata entro i
successivi tre giorni. 3. Avverso le decisioni delle commissioni
territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario
territorialmente competente Articolo 1-quinquies La
Commissione centrale per il riconoscimento per lo status di
rifugiato di cui all’articolo 2 del D.P.R. 15.5.1990, n. 136 è
trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta congiunta del Ministro dell’Interno e degli Affari Esteri.
Essa è presieduta da un Prefetto ed è composta da un dirigente in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un
funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della
carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle
Libertà Civili e dell’Immigrazione e da un dirigente del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Alle riunioni partecipa un
rappresentante del delegato in Italia dell’Alto Commissario delle
Nazioni Unite per i rifugiati. Ciascuna amministrazione designa,
altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può
essere articolata in sezioni di analoga composizione. La
Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle
commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei
componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati
statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e
cessazione degli status concessi. Con il regolamento di cui,
all’articolo 1 bis, 2^ comma, saranno fissate le modalità di
funzionamento della Commissione nazionale e di quelle
territoriali. Articolo 1-sexsties Il comma 7 dell’articolo 1
del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416 come convertito in legge 28
febbraio 1990, n. 39, è abrogato. E’ prevista la possibilità di
concedere contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza
e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre
strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le
modalità che saranno stabilite con il regolamento di cui
all’articolo 1 bis. 2^ comma. Articolo 1-septies Fino
all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 1 bis, 2^ comma,
rimangono in vigore le normative e le procedure attuali
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Norme inopportune, intempestive e di indubbia
illegittimità costituzionale
Le disposizioni in materia di
asilo previste dagli articoli 20 e 21 appaiono ambigue sotto vari
profili. In primo luogo è evidente che non si può racchiudere in
soli due articoli una disciplina così delicata e complessa su un
diritto costituzionalmente garantito e sulla quale sono state
recentemente approvate direttive comunitarie In secondo luogo è
evidente la grave inopportunità di provvedere a disciplinare ancora
parzialmente il diritto d’asilo, perché occorre e/o occorrerà
comunque adattare tutta la legislazione anche alle ben più complesse
ed articolate norme delle direttive comunitarie recentemente
approvate in materia o in corso di approvazione: 1) Direttiva
2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per
la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli
sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le
conseguenze dell'accoglienza degli stessi; a tale direttiva ogni
Stato membro ha già oggi l’obbligo di adeguarsi entro il 31 dicembre
2002; 2) Proposta della Commissione – COM (2000) 528: Proposta di
direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato; (la Commissione propone che ogni
Stato membro debba adeguarsi a tali norme entro il 31 dicembre
2002) 3) Proposta della Commissione – COM (2001) 181: Proposta di
direttiva del Consiglio recante norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri; (la
Commissione propone che ogni Stato membro debba adeguarsi a tali
norme entro il 31 dicembre 2002). Non a caso dunque il ddl sul
diritto d'asilo che era stato approvato dalla Camera il 7 marzo 2001
conteneva circa 20 articoli. Lo stralcio della disciplina
complessiva del diritto d'asilo (la cui titolarità spetta non
soltanto ai rifugiati) fa sì che il ddl contenga una disciplina
eccessivamente sommaria (e sostanzialmente vessatoria) dell’accesso
ad un diritto soggettivo dello straniero che è il più tutelato sia a
livello costituzionale, sia a livello internazionale. In terzo
luogo è evidente che le nuove norme del ddl introducono soltanto una
procedura accelerata e sommaria di pre-esame da parte di
neo-istituite commissioni territoriali – i cui membri effettivi
sarebbero soltanto funzionari governativi – le quali avrebbero il
potere di adottare decisioni immediatamente esecutive ed impugnabili
dal richiedente asilo con un ricorso privo di automatici effetti
sospensivi prima che sia eseguito l’allontanamento coattivo dello
straniero. Questi soli elementi sono da soli capaci di privare di
ogni effettività il diritto d’asilo che l’articolo 10, comma 3 Cost.
prevede come diritto soggettivo perfetto. In quarto luogo si
prevede un’ulteriore notevole precarizzazione della condizione del
richiedente asilo disponendone il trattenimento presso i centri di
permanenza temporanea e sopprimendo la possibilità di fruire di un
contributo di prima assistenza. Nessuna misura è invece prevista
in favore dei rifugiati riconosciuti
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TITOLO III Articolo 23 (norme finali) (norme
finanziarie)
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